Codice della strada: al via le multe europee G4

Stretta del Ministero dell’Interno quanto alle sanzioni per infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei paesi membri dell’Unione Europea.
Multe europee per violazioni al codice della strada: emanata la circolare
Una circolare del Viminale (qui sotto allegata), fornisce dettagli operativi quanto al sistema di scambio dati identificativi dei veicoli immatricolati nei paesi UE e guarda alla futura possibilità di una riscossione coattiva delle multe comminate ai trasgressori all’interno dell’Unione.

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Il Ministero sottolinea l’attenzione, da parte delle Istituzioni UE, quanto all’uniforme applicazione delle sanzioni commesse nel territorio dei Paesi membri poste le difficoltà che si sono riscontrate quando le violazioni vengono accertate da remoto e in uno Stato membro diverso da quello d’immatricolazione del veicolo.
Multe UE: arriva Cross Border, sistema di scambio informazioni
Pertanto, al fine di agevolare l’applicazione transfrontaliera di tali sanzioni, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi, è stata emanata la Direttiva 2011/82/UE e realizzato un sistema di scambio di informazioni, definito Cross Border, per alcune specifiche infrazioni, che consente allo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.

In Italia, la menzionata direttiva è stata recepita con il d.lgs. 37/2014 ed è necessario precisare che le norme non si applicano a tutte le violazioni al codice della strada, bensì a un ristretto numero di comportamenti considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale e definiti diversamente dalle legislazioni dei vari stati membri.

Si tratta delle infrazioni provocate da: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco, passaggio al semaforo rosso, guida in stato d’ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di cellulare o altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Scambio di informazioni: i Punti di contatto nazionale
Per garantire il funzionamento del sistema a livello europeo sarà fondamentale l’operato dei Punti di contatto nazionale ossia l’autorità che verrà designata da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli (in Italia, la Direzione Generale per la Motorizzazione).

Tramite l’uso del numero completo di targa, i Punti garantiranno reciprocamente la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali.

Sul portale dell’automobilista, infatti, è già stata resa disponibile un’applicazione informatica a cui le forze di polizia potranno accedere gratuitamente. Gli elementi identificativi andranno inseriti nell’apposito elenco sia da parte di chi interroga il sistema che dal Punto di contatto nazionale che fornisce la risposta.

Si tratterà di elementi facoltativi e obbligatori: per i primi (ad es. sesso, luogo di nascita, etc., non necessari per la validità giuridica del verbale) nessuna obiezione potrà essere mossa al Punto di contatto dello Stato consultato qualora tali elementi non vengano forniti, mentre quelli obbligatori andranno sempre forniti purchè disponibili nel registro o archivio nazionale del Paese interpellato
La lettera d’informazione sull’infrazione
Gli Stati in cui saranno accertate le infrazioni, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/413, avranno l’obbligo di informare l’intestatario del veicolo o la persona che l’ha commessa quanto alle conseguenze giuridiche della stessa, procedura che in Italia non sostituirà, ma si abbinerà, a quella della notificazione a persona residente all’estero (art. 201, comma 1, C.d.S.)

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