Strisce pedonali e attraversamento stradale: cosa dice il Codice della Strada

Le strisce pedonali sono quella forma di segnaletica orizzontale che indica un punto della strada in cui i pedoni possono attraversare avendo diritto alla precedenza sulle auto. Capita però che in una strada manchino per lunghi tratti o che non si abbia voglia di arrivare fino al punto in cui sono tracciate le strisce e si attraversi a pochi metri di distanza da esse. Che succede in questo caso? Vale ancora la precedenza a qualche metro dalle strisce o si rischia il torto?

Vediamolo insieme, partendo da quello che dice il codice stradale.

Strisce pedonali: cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada si occupa delle strisce pedonali e degli attraversamenti dei pedoni agli articoli 190 e 191. Questi articoli contengono diverse indicazioni sulla condotta dei pedoni, alcune delle quali forse sono sconosciute.

Ad esempio, il pedone deve camminare sugli appositi marciapiedi, banchine, viali o altri spazi a lui destinati. Se però non esistono o sono interrotti o inutilizzabili per qualche motivo, può camminare in strada ma stando sul margine della stessa, procedendo in senso opposto al senso di marcia delle auto. Solo se la strada è a senso unico può procedere ovviamente anche nel senso di marcia, creando comunque il minimo intralcio. In merito all’attraversamento l’articolo 190 del codice, al comma 2, prevede che:

“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri“.

Ecco la regola base: occorre sempre utilizzare attraversamenti pedonali o simili, quando ci sono, almeno che non siano distanti almeno 100 metri dal punto in cui ci si trova. Questa distanza non vale in caso di piazze o larghi: questi vanno sempre ed esclusivamente attraversati usando le strisce pedonali, anche quando distano oltre 100 metri.

Strisce pedonali: istruzioni per l’uso
È chiaro quindi che le strisce pedonali o ci sono, e allora vanno usate, o sono distanti ed è consentito attraversare al di fuori di esse, con tutta la prudenza opportuna allo stato della strada. Nessuna “estensione” della precedenza data dalle strisce pedonali: se si attraversa anche soltanto un metro fuori da esse si è in torto e si agisce in violazione del Codice della Strada.

Ma vi è di più: sempre all’articolo 190 del codice della strada è fatto divieto al pedone di attraversarle in maniera fantasiosa. Le strisce pedonali vanno percorse in senso perpendicolare alla strada, evitando di zigzagare o di attraversare diagonalmente, per evitare un eccessivo intralcio al traffico e per liberare la strada il più rapidamente possibile.

Sanzioni e precedenza sulle strisce pedonali
L’articolo 190 del codice della strada prevede una sanzione in caso di violazioni delle sue previsioni. Quindi sì: anche da semplice pedone potresti ritrovarti ad essere multato dal vigile se violi una delle prescrizioni che ho elencato, come ad esempio se attraversi fuori dalle strisce pur avendole a meno di 100 metri di distanza. La sanzione amministrativa in questo caso va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 100 euro. Ti sembra impossibile? Scopri alcuni casi realmente accaduti di multa al pedone distratto.

Secondo l’art. 191 del Codice della Strada, in assenza di semaforo che regola il transito, il pedone che sta attraversando sulle strisce pedonali ha diritto alla precedenza sui veicoli. Non solo: il pedone che si accinga ad attraversare sulle strisce pedonali, dunque che sia fermo al margine di esse in attesa di passare, ha ugualmente diritto alla precedenza sugli automobilisti, che dovranno fermarsi o rallentare per permettergli il passaggio anche se ancora non si trova sulle strisce.

Quindi è chiaro: guidare a zig zag per evitare i pedoni che passano sulle strisce o sfrecciare sugli attraversamenti lasciando i pedoni ad attendere sul bordo dei marciapiedi non è soltanto imprudente e poco gentile, ma è anche una violazione.

Le condotte da tenere sulle strisce pedonali e in strada
Riassumendo, se sei un pedone devi:

attraversare utilizzando le strisce pedonali: soltanto se non ne esistono o se sono distanti più di 100 metri da dove ti trovi puoi attraversare la strada, con prudenza e causando il minimo intralcio, altrimenti rischi la multa d 25 a 100 euro. Ricorda: per piazze e larghi la distanza di 100 metri non vale, va sempre cercato il passaggio pedonale;
procedere in linea retta perpendicolare alla strada: devi comunque liberare velocemente l’attraversamento e non tenere condotte che creano rischi o mettono in difficoltà gli automobilisti. Per cui le strisce si percorrono in linea retta e perpendicolare alla strada;
evitare di creare pericoli per la circolazione: in ogni caso, anche quando avviene su strisce pedonali, l’attraversamento deve essere prudente, per evitare condotte non prevedibili dagli automobilisti. Quindi no agli attraversamenti fatti di corsa, soprattutto se sbuchi da ostacoli che ti nascondono alla vista dei conducenti. E ricorda: l’art. 190 c.d.s. vieta di attraversare davanti a tram, autobus, filobus o simili, proprio per l’effetto sorpresa agli automobilisti, che non possono vederti e capire la tua intenzione di attraversare.
Se invece sei un automobilista, ricorda che devi:

dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce o che sono in procinto di farlo, fermandoti o rallentando;
consentire ai pedoni che hanno già impegnato la strada, nei punti in cui non ci sono attraversamenti pedonali, di ultimare l’attraversamento in sicurezza;
Dare sempre la precedenza, fermandoti e prevenendo situazioni di pericolo, quando ad attraversare la strada è una persona disabile. cieca o comunque con ridotta capacità motoria, riconoscibile come tale.
Attraversamento fuori dalle strisce pedonali: chi ha ragione in caso di incidente?
L’articolo 190 del Codice della Strada sempre sottintendere che, se un pedone non è sulle strisce pedonali pur essendo queste presenti a meno di cento metri, in caso di investimento il torto è suo, giusto?

Sbagliato: non è possibile stabilire un automatismo di questo tipo. L’articolo stabilisce una condotta e una sanzione per la violazione, ma la responsabilità per incidente e lesioni è altra cosa e va valutata in maniera più ampia, considerando lo stato dei luoghi (strada urbana o extraurbana, visibilità, traffico, ecc.) e la condotta delle parti coinvolte.

Se è vero che, in alcuni casi, l’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali presenti ha condotto la giurisprudenza ad attribuire una piccola parte di colpa anche al pedone investito, è anche vero che il conducente del mezzo ha sempre la responsabilità di comportarsi in maniera prudente e di prevenire, per quanto possibile, anche le condotte non consuete dei pedoni. Ad esempio moderando la velocità, fermandosi o rallentando in presenza di pedoni sulla carreggiata e prestando la massima attenzione.

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