Un’auto in leasing offre sicuramente diversi vantaggi e comodità; inoltre, per determinate categorie di automobilisti, tale soluzione costituisce anche un risparmio di costi per uno dei beni – appunto l’automobile – più difficili da mantenere dopo la casa. Cosa succede però, in caso di auto in leasing, a chi fa un incidente stradale? A chi va il risarcimento? Alla società di leasing o all’automobilista? Di questo si è occupata una recente ordinanza della Cassazione [1]. La pronuncia ha anche il merito di fornire qualche interessante consiglio in merito alla più conveniente polizza assicurativa per chi intende preferire, all’acquisto di una macchina nuova, la cosiddetta «locazione finanziaria». Ma procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere, nell’ipotesi di auto in leasing, a chi va il risarcimento per l’incidente stradale.
Innanzitutto, per stabilire a chi va il risarcimento per l’incidente con l’auto in leasing bisogna distinguere il tipo di danno riportato dall’automobilista. Sappiamo infatti che, a seguito di un sinistro stradale, è possibile riportare danni solo al mezzo (o «a cose») e/o danni anche fisici (o «a persone»).
Nel caso di danni fisici non dovrebbero porsi problemi. Difatti, per quanto riguarda il conducente, le polizze assicurative contratte dalle società di leasing stabiliscono già a monte il risarcimento del «danno alla persona» da liquidare in favore di chi ha in uso l’auto. Quindi il conducente – che ha firmato il contratto di leasing e che, a seguito dell’incidente si sia infortunato – potrà tranquillamente chiedere l’indennizzo all’assicurazione. Stesso discorso per quanto riguarda il passeggero (cosiddetto «terzo trasportato»): questi infatti ha sempre diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione del conducente, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro stradale.
Veniamo infine ai danni al mezzo. A chi spettano i soldi per riparare l’auto? In altri termini, se a seguito dell’incidente stradale la macchina è risultata danneggiata, l’assicurazione deve pagare la riparazione all’automobilista (che ha firmato il contratto di leasing) o alla società di leasing stessa? Su questo fronte interviene la Cassazione che preferisce quest’ultima soluzione: nell’ipotesi di auto in leasing, il risarcimento per l’incidente spetta alla società di leasing.
Sul medesimo bene – si legge nella pronuncia in commento – possono insistere diversi interessi appartenenti a diversi soggetti (ad esempio, al proprietario o al detentore), ma l’assicurazione sul bene stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti anche agli altri, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione. Questo significa che il risarcimento per l’incidente deve essere versato solo alla società di leasing.
C’è un solo caso in cui il risarcimento con l’auto in leasing va all’utilizzatore del mezzo: quando la polizza rc auto stipulata dalla società è un contratto di assicurazione per conto altrui; in tal caso, infatti, il beneficiario finale è l’automobilista e non la società di leasing.