Targa straniera dell’UE? Nessun controllo dell’assicurazione

LEGALITÀ PRESUNTA – Pare incredibile, ma la normativa che regola l’assicurazione dei veicoli (la Rca, responsabilità civile delle auto) prevede che le autorità di un paese considerino regolarmente assicurate tutte le auto immatricolate nei paesi dell’UE e dello spazio di libero scambio. Tradotto: le varie polizie nazionali non possono procedere a controlli sull’effettiva esistenza della polizza di copertura, e, nel caso la mancanza di assicurazione emerga, non possono neanche comminare sanzioni. Non è una considerazione frutto di una spigolatura nei meandri delle leggi e delle convenzioni statali e internazionali, ma l’esplicita precisazione (quasi un richiamo) del ministero dell’Interno: sull’argomento, ha scritto una chiara lettera al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest che l’aveva interpellato per chiarimenti.
NOTA MINISTERIALE – La lettera protocollata con il numero 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile, firmata dal responsabile (Bisogno) del Dipartimento della Pubblica sicurezza, direzione Servizio polizia stradale, fa riferimento al principio “copertura presuntiva” per “i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale del ministero dello Sviluppo economico n. 86 del 2008, si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 193 del codice della strada (obbligo della polizza rca) anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di questi paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.
I PAESI INTERESSATI – Lo stesso decreto ministeriale, all’articolo 5, precisa quali sono gli stati per i quali vale la “presunzione di copertura assicurativa”: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole della Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
UNA NORMA A FAVORE DEI “FURBETTI” – Riguardando le auto immatricolate in questa lunga serie di paesi, la norma interessa perciò anche tutti quei veicoli che attraverso modalità diverse (contratti di leasing, intestazioni a società più o meno di comodo eccetera) sono usate regolarmente, per più di un anno, in Italia, da cittadini italiani: evitano la decurtazione dei punti della patente in caso di infrazione e sottraggono agli occhi del fisco la loro automobile. Da notare che la nota del ministero dell’Interno fa una precisazione ancora più eclatante: “sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possono essere contestate le violazioni all’articolo 193 del codice della strada, in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera”.

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